Lo Studio Riva assiste i propri Clienti, con la massima professionalità, durante le verifiche fiscali, nel corso dell’eventuale fase pre-contenziosa (autotutela e accertamenti con adesione), nonché in ogni stato e grado del processo presso gli Uffici e le Commissioni tributarie e, in collaborazione con i primari studi legali, presso le Corti civili e penali di ogni ordine e grado.
Contenzioso Tributario: ambito di applicazione
In virtù del quadro normativo, l’ambito applicativo della giurisdizione in materia tributaria concerne, oggi, tutti gli atti amministrativi emessi dall’Amministrazione finanziaria, già vincolanti per il contribuente, senza il necessario intervento dell’autorità giudiziaria, ove non tempestivamente impugnati.
Non sono, invece, devoluti, alla giurisdizione tributaria i giudizi che concernono la fase dell’esecuzione forzata, che restano di competenza della giurisdizione ordinaria, nonché le impugnazioni dei regolamenti e degli atti amministrativi di portata generale, rientranti nella giurisdizione amministrativa.
L’art. 19 del D.Lgs. 546/92 contiene un elenco tassativo degli atti alla cui impugnazione consegue la necessaria instaurazione del contenzioso tributario:
- Avviso di accertamento del tributo.
- Avviso di liquidazione del tributo.
- Provvedimento che eroga le sanzioni.
- Ruolo e cartella di pagamento.
- Avviso di mora.
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili.
- Fermo di beni mobili registrati.
- Atti relativi alle operazioni catastali.
- Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi.
- Rifiuto espresso o tacito della restituzione di sanzioni pecuniarie.
- Diniego o revoca di agevolazioni.
- Rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
- Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Lo Svolgimento del contenzioso tributario: il ricorso del contribuente
In virtù del combinato disposto testuale delle citate disposizioni normative, nonché della novella legislativa in materia di contenzioso tributario del 2011 (Legge n. 106/2011 e Legge n. 111/2011), l’avviso di accertamento e la cartella esattoriale rappresentano, oggi, altrettanti titoli esecutivi, suscettibili come tali di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, e come tali idonei a formare oggetto di impugnazione da parte del contribuente, come pure di richiesta di sospensiva.
La disciplina processuale in materia tributaria prevede che l’atto dell’Amministrazione finanziaria debba necessariamente contenere, già in fase pre-contenziosa, l’esatta indicazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il ricorso del contribuente, che diviene attore formale, dovrà indicare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria, così come avviene nel processo civile ordinario per la comparsa di costituzione e risposta del convenuto.
A seguito della costituzione del ricorrente, attraverso il deposito del ricorso, il presidente della commissione provvede ad assegnare senza ritardo il relativo fascicolo ad una sezione; quindi, il presidente di sezione procede all’esame preliminare del ricorso e, ove questo risulti manifestamente inammissibile (per essere, ad esempio, tardivo), dichiara con decreto, contro il quale è proponibile reclamo al collegio, l’estinzione del procedimento.
Diversamente, il presidente provvede alla nomina del relatore ed alla fissazione dell’udienza di trattazione.
Il contenzioso tributario: l’appello e il giudizio di Cassazione
Al giudizio di appello si applicheranno, in quanto compatibili, le medesime disposizioni che disciplinano il processo di primo grado.
La sentenza di prime cure potrà essere impugnata dall’appellante nel termine di 6 mesi dal deposito in segreteria (ovvero nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza).
Avverso la sentenza che decide il giudizio d’appello è ammesso ricorso per Cassazione secondo i termini e nei modi previsti dalle norme del Codice di Procedura Civile, per i motivi indicati all’art. 360 n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5.
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