Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle novità approvate nell’iter di conversione in legge del Decreto Fiscale, D.L. 148/2017, in materia di rottamazione bis
Premessa
Il Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata dei ruoli di cui al D.L. 193/2016; la stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Le disposizioni previste nel Decreto appena citato potrebbero (non vi è ancora stata l’approvazione definitiva della Legge di conversione) però essere oggetto di modifiche causa due specifici emendamenti (1.2-1.3 Santini- Fravezzi, Xeller, Laniece, Panizza) approvati nell’iter di conversione in legge dello stesso Decreto Fiscale.
Andiamo ad analizzare il contenuto di tali emendamenti mettendoli in contrapposizione con le attuali disposizioni riconducibili alla rottamazione-bis.
Si ricorda che sempre per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato:
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Il Decreto Fiscale D.L. 148/2017 ha riaperto in sostanza i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata per i carichi per affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Uno specifico emendamento interviene proprio sull’orizzonte temporale dei carichi ammessi alla definizione prevedendo che:
Possono essere oggetto di Definizione Agevolata i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione:
a) dal 2000 al 2016: 1. che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 di cui al D.L. 193/2016, ossia per i quali non era già stata presentata istanza di definizione tramite Modello DA1; 2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla Definizione Agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. |
Ai fini della definizione dei carichi sopra riportati, il debitore è tenuto a presentare apposita istanza entro il 15 maggio 2018. Relativamente ai carichi di cui al punto b, ossia affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ovvero a quelli affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 o non compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla Definizione Agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l’Agente della Riscossione:
è entro il 31 marzo comunicherà i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento( tale comunicazione riguarda solo i carichi dei primi nove mesi del 2017); | ||||||||||||||||||
è entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; | ||||||||||||||||||
è il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:
I. luglio 2018, II. settembre 2018, III. ottobre 2018, IV. novembre 2018, V. febbraio 2019. |
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Con riferimento invece ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016:
- che non siano stati oggetto di dichiarazioni di adesione di cui al D.L. 193/2016 e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla Definizione Agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
L’Agente della Riscossione, comunicherà:
è entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
è entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione Agevolata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento somme dovute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATE INSOLUTE AL 31 DICEMBRE 2016 | SOMME DOVUTE IN VIA AGEVOLATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In unica soluzione, entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza; | · due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
· l’ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione entro febbraio 2019. |
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Come cambia il calendario delle scadenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Infine pare opportuno precisare che in virtù degli emendamenti citati in premessa altresì viene prorogato da aprile a luglio 2018 la scadenza della 4° rata per coloro che hanno aderito alla 1° finestra delle Definizione Agevolata di cui al D.L. 193/2016 e per coloro che sono stati riammessi alla stessa in virtù della proroga con la quale è stato consentito al debitore precedentemente ammesso alla Definizione Agevolata per i carichi 1 gennaio 2000-31 dicembre 2016, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti sono riammessi in bonis alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.
Si segnala inoltre la previsione di rinvio al 7 dicembre 2017 del termine precedentemente fissato dal D.L. 148/2017 al 30 novembre 2017 ai fini della riammissione in bonis appena citata, per cui le rate non pagate alla scadenza del 31 luglio e 30 settembre 2017 (slittata al 2 ottobre) possono essere regolarizzate entro il 7 dicembre | |||||||||||||||||
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Normative e prassi
- D.L. 193/2016;
- D.L. 148/2017;
- Legge 225/2016;
- D.P.R. 602/73;
- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione del 26 ottobre 2017.
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