Articolo di prova

Fino allo scorso anno l’imposta sui redditi, saldo più acconto, andava versata in prima battuta entro il 16 giugno; in seguito all’intervento del c.d decreto fiscale che ha accompagnato la manovra 2017 è stata previsto il differimento dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo (+ eventuale acconto) dell’IRPEF così come è stato traslato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP.

 

In base a quanto detto anche i versamenti della cedolare secca, saldo e acconto (95% dell’imposta pagata l’anno precedente) seguono le scadenze Irpef.

 

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).

Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate:

  • l’imposta di registro, e
  • l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Essa non sostituisce l’imposta di registro per la cessione (subentro) del contratto di locazione.

È, dunque, un regime opzionale, cui può accedere il locatore (non nell’esercizio dell’attività d’impresa).

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